Villafranca venne fondata il 27 settembre 1499 sul territorio di Trocculi per volontà di Antonio Alliata e nell'ambito di un disegno politico che la nobile famiglia portava avanti in quegli anni in Sicilia.
Nella licentia populandi (foto accanto) sono definiti i rapporti di natura economica, giuridica ed amministrativa tra gli abitanti ed il fondatore della nuova terra. La ragione del nome Villa/ranca si evince dai Capitoli di fondazione [1502] dove si afferma che i nuovi coloni sono esenti, per un periodo di dieci anni, dal pagamento dei tributi regi, che sarebbero stati corrisposti direttamente dal feudatario. "In primis fachimo franchi et exempti / a tutti chitatini et habitaturi di la ditta terra di colletti / Reali per Anni dechi et tuttu quillu contigissi paghari a la / ditta terra lu dittu Signuri si obliga pagarlu di lu propriu, Item fachimo franchi a tutti li ditti habitaturi di tutti / angarii tantu di li persuni como bestii di sella et di barda / di pusati di ligna et di pagla chi non li pozano costringiri / a dari tornata la quali grazia et concessioni volimo sia / in perpetuum et chi non si pozano furzari ne cum dinari ne / senza dinari"1. Il feudatario, aveva la facoltà di popolare il feudo, di percepire i diritti di gabella, dogana, baglia, erranteria e qualunque altro diritto avevano o potevano avere gli altri baroni del regno, ed inoltre la potestà di nominarvi un castellano, un segreto, il capitano di giustizia, i giudici e i giurati. In epoca aragonese e successive, il baglio, nei comuni feudali, stava alla dipendenza del segreto con funzioni di custodia della terra nelle ore notturne, vigilanza sugli animali erranti, esazioni di gabelle, cespiti comunali, contravvenzioni di polizia urbana e rurale ed amministrazione della giustizia. Al feudatario spettava il diritto di alta e bassa giustizia (.memm. et mistum imperium} con l'obbligo del servizio militare commisurato, in ragione di un uomo armato a cavallo per ogni 30 onze di reddito annuo del feudo e della terra. Nel privilegio di fondazione [1499] si trova anche la seguente comune clausola, inserita a tutela dei diritti dei nuovi abitatori "nec non possit et valeatis cum dictis habitatoribus ipsius baronie contractare ac capitula ordinationes statuta et alia tacere pro ut melius inter vos et habitatores fuerit ordinatum pactatum et accordatum". A seguito dell'ottenuta licenza, Antonio Alitata, conte di Caltabellotta e nuovo barone di Villafranca, procede a redigere le relative capitolazioni. L'atto stipulato dal notaio Giglio, in data 8 giugno 1562, riproduce, su richiesta degli interessati don Giuseppe Alitata barone di Villafranca e due giurati dell'Università della stessa terra, (Ramerò Maniscalco e Giovanni Bonura, intervenienti nell'atto stesso), i capitoli originali del 1502 concessi dal primo barone di Villafranca, Antonio; i capitoli, scritti originariamente su pergamena, e resi quasi illeggibili per il decorso del tempo, contengono anche la conferma espressa a favore dell'Università dei medesimi capitoli da parte dei successivi baroni, prima Andreotta nel 1513, e poi Giuseppe Alitata nel 1561.
Il feudatario concedeva ai nuovi abitanti franchigie delle collette reali per 10 anni, obbligandosi a corrisponderle direttamente coi propri averi, li esonerava altresì dall'obbligo di servizi sia personali,
sia con bestie da sella e da soma, dal portare carichi di legna e paglia come pure da prestazioni di lavoro a giornata tanto gratuite, che con retribuzione. Prometteva di non costringere l'Università a corrispondere alcun donativo alla Corte se non in forma spontanea, e di non imporre alcun tributo. I cittadini potevano macellare e vendere carne col permesso del segreto od anche senza, pagando i soli diritti di gabella al signore, secondo la qualità dell'animale. Concedeva ai nuovi abitanti diritti di uso civico di pascere e legnare; quello di pascolo nelle ristoppie in tutto il territorio della baronia, e quello di legnatico nei due latifondi di Troccoli e di Adriano. Concedeva che non vi fosse servizio di polizia notturna (sàurta); qualora gli animali erranti per sconfinamenti entrassero e arrecassero danni alla proprietà altrui dovevano essere pagati determinati diritti al baglio ed indennizzi ai proprietari delle terre, secondo l'entità del danno inferto. Tutti i cittadini potevano effettuare compravendita di commestibili (olio, tonno, sarde, formaggio, vini ed anche candele) all'ingrosso o al minuto, fra loro o a forestieri, col pagamento però di determinati tributi, o diritti di gabella al signore. Gli ufficiali della terra (capitano, giurati, giudici, maestro notaro, catapano), dovevano essere eletti per scrutinio, appartenere alla stessa terra e cambiare ogni anno. I pesi e le misure validi in Villafranca dovevano essere pari a quelli di Girgenti. I vassalli non sarebbero stati tenuti a pagare adiutorio feudale. La vendita dei beni tra borgesi era liberamente consentita, era inibito però, ai cittadini di Villafranca, di trasferire sia per atto tra vivi che per causa ereditaria, proprietà in terre o case ai cittadini della terra di Burgio, sotto pena della perdita dei beni stessi qualora entro lo spazio di sei mesi gli acquirenti cittadini di Burgio non si trasferissero in Villafranca, ovvero non li rivendessero ad altri dello stesso comune di Villafranca. Era fissato il pagamento di tasse giurisdizionali al barone in caso di carcere del vassallo per causa civile e criminale. Era assicurata la duratura validità delle grazie concesse, ammettendosi il ricorso dei cittadini al Tribunale della R. G. Corte, nel caso di inadempimento da parte del signore feudale o dei suoi successori. Tra i patti particolarmente favorevoli sono da annoverare la esenzione accordata ai naturali di Villafranca dalle collette regie e dall'adiutorio feudale5, quella da servizi personali forzati senza mercede (angarie) o con mercede (parangarie), l'esonero dall'obbligo di dar posata, l'elezione degli ufficiali a mezzo dello scrutinio, la libera vendita di beni con la sola limitazione di non trasferirli ai naturali della vicina terra di Burgio. Gli obblighi dei vassalli si riducevano al pagamento delle solite gabelle sui commestibili ed a pochi altri oneri e concessioni, riservate ai nuovi abitanti di Villafranca, dimostrano una particolare generosità da parte del feudatario che in parola rimasero inalterate a regolare i rapporti giuridici tra feudatario e vassalli per circa tre secoli.













